| Ma che cosa è la pensione ? |
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La pensione è una prestazione periodica di danaro a carattere vitalizio a chi ne abbia conseguito il diritto in relazione a cessato rapporto di servizi odi impiego o di lavoro, cioè uno strumento di garanzia del reddito nell’età anziana post lavorativa. Fa eccezione la pensione del Fondo generale Enpam che viene erogata a partire dal 65° anno di età indipendentemente dal proseguire o meno dall’esercizio professionale.
La pensione che si crea durante la vita lavorativa , non è quindi una elargizione di un Ente o dello Stato, ma è una prestazione assicurativa previdenziale, pagata dal lavoratore con propri contributi a valore reale durante la attività lavorativa .
Il diritto alla pensione viene riconosciuto quando i requisiti contributivi e assicurativi risultano pienamente soddisfatti nella rispettiva gestione.
Distinguiamo l’età massima lavorativa dall’età pensionabile, che spesso non coincidono.
L’età massima lavorativa è l’età massima di ammissione al lavoro: per gli uomini e per le donne coincide generalmente a 65 anni di età, va tenuto presente che nel pubblico impiego a domanda il lavoratore può rimanere al lavoro per un periodo massimo di due anni oltre i limiti di età. ( art. 16 del DLgs 503/92)
Con il DL 112/08 la permanenze in servizio di 2 anni oltre i limiti di età previsti dall’ordinamento non è più un diritto ma è una concessione da parte della Amministrazione.
Per i Fondi Speciali , vedi Specialistica Ambulatoriale, l’età pensionabile è stabilità a 65 anni con possibilità di proseguire sino all’età concessa dalla convezione, ovvero 70 anni.
E’ molto importante tener presente che il diritto pensione si trasforma in diritto soggettivo perfetto, cioè irrevocabile, solo quando il dipendente lo abbia perfettamente conseguito dopo il suo collocamento in pensione, anche perché il legislatore può introdurre innovazioni normative che possono incidere sulle aspettative del diritto stesso non ancora acquisito.
La pensione può essere “ a capitalizzazione” quando i contributi versati durante l’attività lavorativa vanno a costituire il fondo per la futura pensione, oppure “a ripartizione” quando i contributi versati dai lavoratori servono a pagare le pensioni correnti, erodendo anche lo stesso capitale in base alle previsione di vita del pensionato( capitalizzazione bilanciata).
Infatti se la pensione fosse pagata solo con il fruttifero del capitale, alla morte del pensionato o degli aventi diritto, rimandando alla Cassa l’intero capitale, si avrebbe un indebito arricchimento da parte dell’Ente gestore del trattamento pensionistico.
Il calcolo della pensione può essere “su base contributiva” se il calcolo viene fatto in base ai contributi versati durante tutta o una buona parte della vita lavorativa oppure “ su base retributiva” se il calcolo viene fatto in base all’ultima o alle ultime retribuzioni prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Per gli specialisti ambulatoriali il calcolo della pensione è ,di fatto ,su base retributiva.
Bisogna valutare che oggi molto dipende per la difesa del Fondo degli Ambulatoriali, dal rinnovo delle convenzioni che ristabiliscono, attraverso una serie di correzioni e di accorgimenti, il riequilibrio del Fondo al fine di mantenere l’attuale calcolo di pensione molto favorevole, affidato oggi interamente al SUMAI che rappresenta in maniera unitaria la categoria, al riparo di deplorevoli e dannose tendenze alla disgregazione.
Consulenza a cura dell' Avv. Fabio Colella
Bibliografia: Guida rapida alle pensioni dei Medici Sumai. edizione 2008



